| Il Servizio di Stato Civile ha lo scopo di registrare le più importanti situazioni ed eventi della vita di ogni individuo (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza)
DICHIARAZIONE DI NASCITA Si possono effettuare entro tre giorni dall'evento presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale dove è nato il bambino, entro dieci giorni dall'evento nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori. La denuncia di nascita deve essere fatta da uno dei genitori.
DICHIARAZIONE DI MORTE Si effettuano all'ufficio di Stato Civile entro le 24 ore dal decesso. In caso di morte accidentale o violenta è indispensabile l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO Per la richiesta di pubblicazione i futuri sposi devono presentarsi all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due. I documenti saranno richiesti d'ufficio dall'Ufficiale dello Stato Civile. I futuri sposi dovranno presentare solo la richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal parroco.
All'atto della pubblicazione dovranno essere presente gli sposi, la pubblicazione viene esposta per 8 giorni consecutivi ed è valida per 180 giorni. Per il matrimonio civile occorre la stessa procedura ad eccezione della richiesta del Parroco. Il matrimonio civile potrà essere celebrato, a richiesta motivata, anche in un Comune diverso da quello di residenza degli sposi. In questo caso occorre oltre alle pubblicazioni anche una delega da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza al Sindaco, Ufficiale dello Stato Civile, del Comune dove verrà celebrato il matrimonio
RICHIESTA CONTRIBUTO SECONDO FIGLIO Si tratta dell’agevolazione voluta dal Governo a sostegno della natalità di cui all’art.21, comma 1, del D. L. 269/03 convertito con la Legge 326/03. L’assegno, in primo luogo, spetta una tantum alle donne cittadine italiane o comunitarie per ogni secondo figlio e per ogni figlio ulteriore per ordine di nascita nato tra il 01/12/2003 e il 31/12/2004. L’assegno spetta anche alle madri adottive (anche per il primo figlio adottato) quando l’adozione avviene nello stesso arco temporale. Il beneficio non e’ vincolato a limiti reddituali e può essere cumulato con analoghe agevolazioni. Il Comune di residenza della madre, biologica o adottiva, provvede entro 10 gg. dall’iscrizione all’anagrafe, a verificare la sussistenza dei requisiti al momento del parto o dell’adozione, e a trasmettere la domanda per via telematica all’INPS di competenza. L’INPS a sua volta effettuerà il pagamento dell’assegno entro 30 gg. dalla ricezione dei dati dei Comuni
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